Art. 4.

            1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. Per le testimonianze rese alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      3. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del presente comma sono coperti da segreto.
      4. I componenti la Commissione, i funzionari di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
      5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

 

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